1 La Divisione assicurazione militare dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sottoporre annualmente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro la fine di luglio una proposta per gli adeguamenti dei premi per l’anno seguente. La base della proposta è costituita da un riepilogo commentato concernente:
- a.
- i costi determinanti di cui all’articolo 66bcapoverso 1 della legge per le malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo;
- b.
- i costi determinanti di cui all’articolo 66bcapoverso 1 della legge per gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo, compresi i costi per le ricadute e le conseguenze tardive di tali infortuni;
- c.
- il numero di casi di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo;
- d.
- il numero di infortuni nonché il numero di ricadute e conseguenze tardive degli assicurati a titolo facoltativo;
- e.
- le entrate derivanti dai premi per l’assicurazione malattie degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo nonché quelle derivanti dai supplementi per l’assicurazione contro gli infortuni degli assicurati a titolo facoltativo;
- f.
- il numero di assicurati che ottiene una riduzione dei premi nonché la somma delle riduzioni dei premi accordate;
- g.
- il numero di assicurati a titolo professionale e il numero di assicurati a titolo facoltativo.
2 I dati di cui al capoverso 1 sono forniti separatamente in base alla situazione effettiva o alle valutazioni per l’anno precedente, l’anno in corso e l’anno successivo.
3 Il riepilogo commentato contiene anche una valutazione riguardante:
- a.
- l’adeguamento del premio di cui all’articolo 28a, per garantire che le entrate raggiungano un grado di copertura dei costi almeno dell’80 per cento; per il calcolo delle entrate concernenti i premi ridotti si prende in considerazione il relativo importo ridotto;
- b.
- l’adeguamento del supplemento di cui all’articolo 28b, per adempiere le prescrizioni relative al calcolo di cui all’articolo 66c capoverso 2 della legge.
4 Il DFI propone ogni anno al Consiglio federale i necessari adeguamenti del premio di cui all’articolo 28a e del supplemento di cui all’articolo 28b per l’anno successivo.