Art. 28e Adeguamento del premio e del supplemento
1 La Divisione assicurazione militare dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sottoporre annualmente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entro la fine di luglio una proposta per gli adeguamenti dei premi per l’anno seguente. La base della proposta è costituita da un riepilogo commentato concernente:
2 I dati di cui al capoverso 1 sono forniti separatamente in base alla situazione effettiva o alle valutazioni per l’anno precedente, l’anno in corso e l’anno successivo. 3 Il riepilogo commentato contiene anche una valutazione riguardante:
4 Il DFI propone ogni anno al Consiglio federale i necessari adeguamenti del premio di cui all’articolo 28a e del supplemento di cui all’articolo 28b per l’anno successivo. |