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Art. 32a Preavviso 90
L’assicurazione militare può comunicare per scritto il risultato dell’accertamento al richiedente prima della notificazione della decisione e impartirgli un termine per fare osservazioni, consultare gli atti o chiedere un chiarimento complementare. 90 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). |