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Art. 34a Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati
1 Nei casi di cui all’articolo 95a capoverso 6 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’importo di questo emolumento corrisponde a quelli fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 196997 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 95a capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese. 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato se l’assoggettato è indigente o per altri motivi giustificati. |