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Art. 6 Civili in servizio o in formazione per l’esercito o per la protezione civile 19
1 È considerato civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d’istruzione della protezione civile:20
2 È pure considerato civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge chiunque:
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2751). 22 [RU 20034187, 4327;20052881; 2006 2197all. n. 47; 2009 6617all. n. 3; 2010 6015all. n. 4; 2011 5891; 2014 3545art. 23; 2015 187; 2016 4277all. n. 7; 2018 5343all. n. 7. RU 2020 4995all. n. I]. Vedi ora la LF del 20 dic. 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1). 23 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195). |