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Art. 9a Principi delle cure 33
1 L’assicurazione militare garantisce cure sufficienti, di qualità e appropriate degli assicurati a costi il più possibile convenienti. 2 Le cure mediche e i mezzi ausiliari sono appropriati se sono idonei e necessari a conseguire l’obiettivo legale ragionevolmente commisurato tra costi e benefici secondo le circostanze concrete del caso specifico. 33 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). |