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Art. 12 Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori 41
I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico) e i laboratori autorizzati ad esercitare per conto proprio ai sensi degli articoli 44, 45, 47–50a, 53 e 54 dell’ordinanza del 27 giugno 199542 sull’assicurazione malattie, possono praticare anche per l’assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI43) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l’assicurazione militare nel quadro dell’autorizzazione cantonale. 41 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20045081). 43 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176345). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |