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Art. 22 Consultazione delle istituzioni d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità 69
L’assicurazione militare è autorizzata a interpellare gli uffici cantonali e comuni dell’assicurazione per l’invalidità come pure i loro centri di accertamento medico e professionale per accertare la capacità d’integrazione nonché per eseguire e coordinare i provvedimenti d’integrazione professionale. 69 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2637). |