|
Art. 19 Adempimento di obblighi internazionali 76
1 All’istituzione comune compete l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 95a della legge in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull’articolo 95a della legge, a un’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. L’istituzione comune è inoltre competente dell’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali.77 2 L’istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 95a della legge. Adempie segnatamente i compiti seguenti:
3 I costi inerenti l’esecuzione dei compiti che l’istituzione comune adempie in qualità di istituzione d’assistenza reciproca come pure quelli inerenti il rapporto di cui al capoverso 2 lettera b sono assunti dagli assicuratori proporzionalmente al numero di persone che assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie. La Confederazione assume gli interessi maturati in seguito al prefinanziamento dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, i costi dei compiti che l’istituzione comune svolge in qualità di organo di collegamento, come pure i costi per i calcoli di cui al capoverso 2 lettera a.79 4 Se, giusta l’articolo 42 capoverso 2 della legge, assicuratori e fornitori di prestazioni hanno stabilito per convenzione che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione, l’istituzione comune è assimilata, nell’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, agli assicuratori convenzionati. 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915). 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249). 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955). 79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955). |