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Art. 45a Organizzazioni delle levatrici 169
Le organizzazioni delle levatrici sono autorizzate se:
169 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). 170 Abrogata dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152). |
