Art. 50 Logopedisti
I logopedisti devono attestare: - a.
- una formazione professionale teorica e pratica di almeno tre anni, riconosciuta dal Cantone, e il conseguimento dell’esame concernente le seguenti branche:
- 1.
- linguistica (linguistica, fonetica, psicolinguistica),
- 2.
- logopedia (metodo di terapia logopedica, pedagogia e psicologia per le persone con turbe del linguaggio, patologia del linguaggio),
- 3.
- medicina (neurologia, otorinolaringologia, foniatria, psichiatria, stomatologia),
- 4.
- pedagogia (pedagogia, pedagogia speciale, pedagogia curativa),
- 5.
- psicologia (psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicopedagogia, comprese la psicologia dell’apprendimento e la psicologia sociale),
- 6.
- diritto (legislazione sociale);
- b.182
- un’attività pratica di due anni nel campo della logopedia clinica con esperienza preponderante nel campo della terapia degli adulti, di cui:
- 1.
- almeno un anno deve essere assolto in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza,
- 2.
- un anno può essere assolto nel gabinetto medico o in un’organizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).
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