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Art. 54 Condizioni d’autorizzazione
1 È autorizzato come laboratorio, senza ulteriori condizioni:
2 I laboratori d’ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell’ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell’esecuzione di analisi. 3 I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all’ambito delle cure di base, sono autorizzati se:
4 Per l’esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l’esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell’apprestamento dei registri di valutazione. 5 Il DFI può emanare disposizioni d’esecuzione per il capoverso 1 lettera a.210 207 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523). 208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249). 209 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927). 210 Introdotto dal n. I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20033249). |