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Art. 58a Principio
1 La pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera d della legge garantisce le cure ospedaliere in ospedale o in una casa per partorienti e le cure in una casa di cura agli abitanti dei Cantoni che effettuano la pianificazione. 2 I Cantoni verificano periodicamente la loro pianificazione. |