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Art. 58b Pianificazione del fabbisogno
1 I Cantoni determinano il fabbisogno secondo una procedura trasparente. Si basano in particolare su dati statistici fondati e su confronti. 2 Determinano l’offerta utilizzata in istituti che non figurano sull’elenco da essi emanato. 3 Determinano l’offerta da assicurare mediante l’inserimento di istituti cantonali ed extracantonali nell’elenco di cui all’articolo 58e affinché la copertura del fabbisogno sia garantita. Questa offerta corrisponde al fabbisogno di cui al capoverso 1, dedotta l’offerta di cui al capoverso 2. 4 Nell’eseguire la valutazione e la scelta dell’offerta da assicurare che figura sull’elenco, i Cantoni considerano in particolare:
5 Nel valutare l’economicità e la qualità, i Cantoni considerano in particolare:
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