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Art. 58e Elenchi e mandati di prestazioni
1 I Cantoni riportano nell’elenco di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l’offerta stabilita secondo l’articolo 58b capoverso 3. 2 Negli elenchi è riportato per ogni ospedale il ventaglio di prestazioni previsto dal mandato di prestazioni. 3 I Cantoni attribuiscono a ogni istituto figurante nell’elenco un mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge. Questo può prevedere in particolare l’obbligo di predisporre un servizio di pronto soccorso. |