|
Art. 59 Fatturazione in generale 215
1 I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 42 capoverso 3 e 3bis della legge. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:
2 Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per le altre prestazioni. 3 Per le analisi, la fatturazione al debitore della rimunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Le tariffe forfettarie secondo l’articolo 49 della legge rimangono salve. 4 Se gli assicuratori e i fornitori di prestazioni hanno convenuto che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante), il fornitore di prestazioni deve far pervenire all’assicurato la copia della fattura prevista nell’articolo 42 capoverso 3 della legge. Può convenire con l’assicuratore che quest’ultimo trasmetta la copia della fattura. 215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089). 216 RS 832.105 217 RS 831.10 |