|
Art. 59ater Misure atte a proteggere i dati e conservazione 222
1 Per l’elaborazione delle indicazioni mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1, gli assicuratori prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere i dati, in particolare quelle secondo gli articoli 21 e 22 dell’ordinanza del 14 giugno 1993223 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. 2 Se le indicazioni mediche ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 non sono conservate sotto forma criptata, le generalità degli assicurati sono sostituite da uno pseudonimo per la conservazione di queste indicazioni. La pseudonimizzazione o il criptaggio possono essere tolti soltanto dal medico di fiducia. 222 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 4089). 223 RS 235.11 |