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Art. 62 Designazione separata di determinate analisi 233
1 Il DFI designa le analisi che:
2 Il DFI designa le analisi eseguite nel laboratorio del medico per le quali la tariffa può essere stabilita conformemente agli articoli 46 e 48 della legge. 233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 889). |