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Art. 39 Equipollenza di attestati scientifici
1 Sono assimilati ai medici titolari di un diploma federale i medici titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed151. 2 Sono assimilati ai medici titolari di un titolo di perfezionamento federale i medici titolari di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto secondo l’articolo 21 LPMed o di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed.152 151 RS 811.11 152 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2705). |