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Art. 46 In generale
1 Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:
2 Queste persone devono essere autorizzate in virtù del diritto cantonale e adempiere le altre condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza. 173Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 3139). 174 Introdotta dal n. I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 4927). |