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Art. 61 Ammissione, radiazione
1 All’UFSP possono essere sottoposte proposte d’ammissione di analisi nell’elenco delle analisi. 2 L’UFSP esamina la proposta e la sottopone alla commissione competente. Per l’esame, può appellarsi a periti esterni. Può, di sua iniziativa oppure sentita la commissione competente, subordinare l’ammissione di un’analisi ad esami suppletivi. 3 Le analisi iscritte nell’elenco delle analisi vanno radiate se non soddisfano più le condizioni d’ammissione. |