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Art. 71 Pubblicazioni 294
1 L’UFSP pubblica l’elenco delle specialità (art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal). 2 Al momento dell’ammissione di un medicamento nell’elenco delle specialità e dell’estensione dell’indicazione o della modificazione della limitazione secondo l’articolo 65f, l’UFSP pubblica le basi utilizzate per valutare l’efficacia e l’idoneità del medicamento, il confronto terapeutico trasversale (art. 65b cpv. 2 lett. b) e il premio all’innovazione (art. 65b cpv. 7), nonché il prezzo medio di fabbrica per la consegna negli Stati di riferimento (art. 65b cpv. 2 lett. a).295 3 In caso di ammissione nell’elenco delle specialità per un periodo limitato secondo l’articolo 65 capoverso 5 lettera a, l’UFSP pubblica la durata dell’ammissione. 4 Se una sua decisione viene impugnata mediante ricorso, l’UFSP può pubblicare il nome del medicamento in questione. 5 Dopo aver riesaminato le condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto, l’UFSP pubblica i prezzi di fabbrica per la consegna del preparato originale.296 6 Le pubblicazioni di cui ai capoversi 1–5 sono effettuate attraverso una piattaforma online pubblicamente accessibile.297 294 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 295 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623). 296 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623). 297 I documenti possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Elenco delle specialità |