Art.76b Convenzione concernente la ripercussione non integrale degli sconti 313
1 Le convenzioni secondo l’articolo 56 capoverso 3bis della legge sono stipulate in primo luogo fra le associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori. 2 Le convenzioni concernenti la ripercussione non integrale degli sconti secondo l’articolo 56 capoverso 3bis della legge devono essere stipulate per scritto e contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
3 I fondi non ripercossi sono utilizzati in primo luogo a favore di programmi di portata nazionale volti a migliorare la qualità del trattamento. 4 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni devono informare l’UFSP senza indugio in merito alle convenzioni stipulate. 313 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 10 apr. 2019 concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1395). |