Open article in different language:
FR
|
Art. 77h Riscossione dei contributi 323
1 L’UFSP riscuote i contributi presso i Cantoni e gli assicuratori entro il 30 aprile dell’anno di contribuzione. 2 Gli assicuratori e i Cantoni, che non pagano il contributo dovuto entro il termine, devono un interesse di mora del cinque per cento all’anno. 323 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152) |