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Art. 30c Regolamento per il trattamento 117
Per la rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati secondo l’articolo 59a della legge, l’UST, in collaborazione con l’UFSP, appronta un regolamento per il trattamento ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 1993118 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Nel regolamento per il trattamento sono fissate, dopo aver sentito le cerchie interessate, le variabili ai sensi dell’articolo 30a capoverso 1 che i fornitori di prestazioni devono fornire. 117 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689). 118 RS 235.11 |
