Ordinanza
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Art. 10
1 I Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l’obbligo d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente. 1bis Le informazioni sull’obbligo d’assicurazione destinate ai detentori di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia.67 2 L’autorità cantonale competente decide delle domande di cui all’articolo 2 capoversi 3–5 e all’articolo 6 capoverso 3.68 3 Gli assicuratori sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d’informare circa l’obbligo d’assicurazione delle persone di cui all’articolo 6a capoverso 1 lettere b e c della legge.69 67 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001 (RU 2002 915). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012955). 68Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3139). 69 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 915). |
