Ordinanza
|
Art. 11 Sospensione della copertura dell’infortunio 73
1 La sospensione della copertura dell’infortunio prevista nell’articolo 8 della legge, effettuata a domanda scritta dell’assicurato, inizia al più presto il primo giorno del mese che segue questa domanda. 2 Prima della fine del rapporto di lavoro, della nascita del diritto all’indennità di disoccupazione o della copertura degli infortuni non professionali, il datore di lavoro oppure l’assicurazione contro la disoccupazione deve informare per scritto l’assicurato circa l’obbligo, per questo, di comunicare all’assicuratore-malattie da quando cessa la copertura dell’infortunio. L’assicurato deve fare detta comunicazione all’assicuratore-malattie nel mese che segue l’informazione del datore di lavoro o dell’assicurazione contro la disoccupazione. 73 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 138). |