Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
del 27 giugno 1995 (Stato 1° settembre 2022) (Stato 1° settembre 2022)
Art. 19aRipartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale 81
1 Dopo la presentazione dei crediti degli assicuratori secondo l’articolo 36b capoverso 2 secondo periodo, l’istituzione comune calcola a quanto ammonta il contributo che ogni Cantone deve assumersi della quotaparte cantonale di cui all’articolo 49a capoverso 3bis secondo periodo LAMal e lo riscuote da ciascun Cantone. Per il calcolo della popolazione residente dei Cantoni sono determinanti le cifre dell’ultimo censimento della popolazione residente permanente media effettuato dall’Ufficio federale di statistica.
2 Dopo aver ricevuto i pagamenti dei Cantoni, l’istituzione comune salda i crediti degli assicuratori.
3 I Cantoni sostengono, in proporzione alla loro popolazione residente, i costi dei compiti assegnati all’istituzione comune secondo il presente articolo.
4 Il Consiglio di fondazione dell’istituzione comune emana un regolamento per l’attuazione unitaria della ripartizione della quotaparte cantonale tra Cantoni. Prima di adottarlo consulta i Cantoni e gli assicuratori.
81 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 1998 (RU 1998 2634). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).