Ordinanza
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Art. 28 Dati degli assicuratori 97
1 I dati che devono essere comunicati dagli assicuratori conformemente all’articolo 35 capoverso 2 LVAMal98 servono a:99
2 L’UFSP provvede affinché la fornitura dei dati provochi agli assicuratori il minore aggravio di lavoro possibile. Per ridurre tale aggravio può, previa anonimizzazione dei dati, collegare questi ultimi con altre fonti di dati. Mette a disposizione degli organismi preposti all’esecuzione della LVAMal e della legge i risultati delle rilevazioni.102 3 Gli assicuratori comunicano annualmente all’UFSP, in particolare, i seguenti dati di ogni assicurato:
3bis ...103 4 Forniscono all’UFSP i dati di cui al capoverso 3 mediante supporti elettronici. Possono, su richiesta, esserne dispensati dall’UFSP per un periodo limitato se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati. 5 Gli assicuratori forniscono tempestivamente i dati secondo il capoverso 3 in modo corretto, completo e a proprie spese. L’UFSP è responsabile affinché, nell’ambito dell’utilizzazione e del collegamento dei dati, sia salvaguardato l’anonimato degli assicurati.104 6 Comunicano annualmente all’UFSP, a proprie spese e in modo completo, i dati del registro del codice creditori. 7 L’UFSP, consultati gli assicuratori, stabilisce direttive sulle misure di cui ai capoversi 1–6. 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085097). 99 Nuovo testo giusta l’art. 31 dell’O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059). 100 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanzasull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). 101 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). 102 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). 103 Introdotto dal n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 fino al 31 dic. 2020 (RU 2017623, 2019 4771). 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2689) |