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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
del 27 giugno 1995 (Stato 1° settembre 2022) (Stato 1° settembre 2022)
Art. 37dCommissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali 138
1 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali consiglia il DFI riguardo alla designazione delle prestazioni secondo l’articolo 33 e alla definizione delle disposizioni secondo gli articoli 36 capoverso 1, 77k e 104a capoverso 4, nonché riguardo alla valutazione di questioni fondamentali nell’assicurazione malattie tenendo conto degli aspetti etici nell’ambito della designazione delle prestazioni.139
2 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali ha segnatamente i compiti seguenti:
a.
definizione di principi nel campo delle prestazioni, esame ed elaborazione di proposte di disposizioni d’ordinanza sui principi da osservare nel campo delle prestazioni;
b.
determinazione di principi per garantire la protezione dei dati e degli interessi degli assicurati nell’ambito della designazione delle prestazioni nell’assicurazione malattie;
c.
elaborazione di criteri per la valutazione delle prestazioni secondo l’articolo 33 capoverso 3 della legge e l’articolo 70.
3 La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali si compone di 18 membri, di cui:
a.
quattro medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
b.
un rappresentante degli ospedali;
c.
un farmacista, che rappresenta contemporaneamente anche la Commissione dei medicamenti;
d.
due rappresentanti degli assicuratori malattie;
e.
due rappresentanti dei medici di fiducia;
f.
due rappresentanti degli assicurati;
g.
un rappresentante dei Cantoni;
h.
un rappresentante della Commissione delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi;
i.
un docente di analisi di laboratorio (perito scientifico);
j.
due rappresentanti dell’etica medica;
k.
un rappresentante dell’industria della tecnica medica.140
138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).
140 Nuovo testo giusta il n. I 2.10dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).