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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
del 27 giugno 1995 (Stato 1° settembre 2022) (Stato 1° settembre 2022)
Art. 37fCommissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi 146
1 La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell’elenco delle analisi ai sensi dell’articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell’importo della rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi di cui all’articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77 capoverso 4 e 104a capoverso 4.147
un rappresentante del personale infermieristico, delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e delle case di cura.150
146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3573).
147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).
148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).
149 Introdotta dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).
150 Nuovo testo giusta il n. I 2.10dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).