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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
del 27 giugno 1995 (Stato 1° settembre 2022) (Stato 1° settembre 2022)
Art. 39Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici
1 Gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti, oltre a quelle previste dall’articolo 37 capoversi 2 e 3 LAMal:
a.
fornire le loro prestazioni facendo ricorso a medici che adempiono le condizioni dell’articolo 38 capoverso 1 lettere a e b;
b.
dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).