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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
del 27 giugno 1995 (Stato 1° settembre 2022) (Stato 1° settembre 2022)
Art. 4Lavoratori distaccati all’estero
1 Rimangono soggetti all’assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori distaccati all’estero, come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che l’accompagnano, se:
a.
erano assicurati d’obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere distaccati all’estero e
b.
lavorano per conto di un datore di lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera.
2 Per i familiari, l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attività lucrativa che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria.
3 L’assicurazione obbligatoria si protrae per due anni. A domanda, l’assicuratore la protrae per sei anni in tutto.
4 Per le persone considerate distaccate all’estero ai sensi di una convenzione internazionale di sicurezza sociale, la protrazione dell’assicurazione corrisponde alla durata autorizzata da questa convenzione. La stessa regola è applicabile alle altre persone che, in base a siffatta convenzione, sono soggette alla legislazione svizzera durante un soggiorno temporaneo all’estero.