Ordinanza
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Art. 40155
1 I farmacisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
2 I Cantoni fissano le condizioni alle quali i medici autorizzati a condurre una farmacia sono parificati ai farmacisti autorizzati. Considerano segnatamente le possibilità d’accesso dei pazienti a una farmacia. 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). |