Art. 50 Logopedisti 179
I logopedisti sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni: - a.
- essere autorizzati conformemente al diritto cantonale a esercitare la professione di logopedisti;
- b.
- avere ricevuto una formazione professionale teorica e pratica per logopedista della durata di tre anni riconosciuta dal Cantone e avere superato l’esame concernente le seguenti branche:
- 1.
- linguistica (linguistica, fonetica, psicolinguistica),
- 2.
- logopedia (metodo di terapia logopedica [consulenza, esame, trattamento], pedagogia e psicologia per persone con turbe del linguaggio, patologia del linguaggio),
- 3.
- medicina (neurologia, otorinolaringoiatria, foniatria, psichiatria, stomatologia),
- 4.
- pedagogia (pedagogia, pedagogia speciale, pedagogia curativa),
- 5.
- psicologia (psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, psicopedagogia, comprese la psicologia dell’apprendimento e la psicologia sociale),
- 6.
- diritto (legislazione sociale);
- c.
- avere esercitato per due anni un’attività pratica in logopedia clinica, essenzialmente nel campo della terapia degli adulti, di cui almeno un anno in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) e in presenza di un logopedista che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza; un anno può essere assolto nel gabinetto di un medico specializzato o in un’organizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza, sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
- d.
- esercitare a titolo indipendente e per conto proprio;
- e.
- dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439).
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