Ordinanza
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Art. 51 Organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio 190
Le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). |