Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
del 27 giugno 1995 (Stato 1° settembre 2022) (Stato 1° settembre 2022)
Art. 58dValutazione dell’economicità e della qualità 217
1La valutazione dell’economicità degli ospedali e delle case per partorienti è effettuata segnatamente mediante confronti dei costi corretti per il grado di gravità.Per le case di cura l’economicità della fornitura di prestazioni dev’essere presa in considerazione in modo adeguato.
2Nella valutazione della qualità degli istituti occorre in particolare esaminare se l’insieme dell’istituto adempie le esigenze seguenti:
a.
disporre del necessario personale qualificato;
b.
disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità;
c.
disporre di un sistema interno di rapporti e d’apprendimento appropriato e aver aderito a una rete di notifica di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero, per quanto tale rete esista;
d.
disporre delle attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni nazionali della qualità;
e.
disporre dell’attrezzatura per garantire la sicurezza delle terapie farmacologiche, in particolare mediante il rilevamento elettronico dei medicamenti prescritti e dispensati.
3 I risultati delle misurazioni della qualità condotte su scala nazionale possono essere utilizzati come criteri di selezione degli istituti.
4Nella valutazione degli ospedali occorre in particolare tener conto dello sfruttamento di sinergie, del numero minimo di casi e del potenziale di concentrazione di prestazioni al fine di rafforzare l’economicità e la qualità delle cure.
5La valutazione dell’economicità e della qualità può basarsi su valutazioni recenti di altri Cantoni.
217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439).