Ordinanza
|
Art. 65 Condizioni di ammissione 247248
1 Un medicamento può essere ammesso nell’elenco delle specialità se è stato validamente omologato dall’Istituto. 1bis Se un medicamento adempie le condizioni di ammissione nell’elenco delle specialità per le infermità congenite di cui all’articolo 3sexies dell’ordinanza del 17 gennaio 1961249 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), non è ammesso nell’elenco delle specialità.250 2 I medicamenti pubblicamente reclamizzati secondo l’articolo 2 lettera b dell’ordinanza del 17 ottobre 2001251 sulla pubblicità dei medicamenti non sono ammessi nell’elenco delle specialità. 3 I medicamenti devono essere efficaci, idonei ed economici. 4 Il titolare dell’omologazione di un preparato originale deve consegnare all’UFSP, con la domanda di ammissione nell’elenco delle specialità, il numero dei brevetti, il numero dei certificati originali di protezione nonché la loro data di scadenza.252 5 L’UFSP può vincolare l’ammissione a condizioni e oneri, in particolare:
247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245). 248 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623). 250 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del testo. 252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). 253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). |