1 L’elenco delle specialità indica i prezzi massimi determinanti per la consegna da parte di farmacisti, medici, ospedali e case di cura.274
1bis Il prezzo massimo consta del prezzo di fabbrica per la consegna e della parte propria alla distribuzione.275
1ter Il prezzo di fabbrica per la consegna rimunera le prestazioni, consegne comprese, del fabbricante e della ditta di distribuzione fino alla fornitura dal deposito in Svizzera.276
1quater La parte propria alla distribuzione rimunera le prestazioni logistiche. Essa consta:
- a.
- per i medicamenti che in base alla classificazione dell’Istituto sono soggetti a prescrizione medica:
- 1.
- di un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo) che considera segnatamente i costi del capitale per la gestione delle scorte e per gli averi da riscuotere,
- 2.
- di un supplemento per imballaggio, segnatamente per i costi di trasporto, d’infrastruttura e del personale;
- b.
- per i medicamenti che in base alla classificazione dell’Istituto non sono soggetti a prescrizione medica: di supplemento attinente al prezzo.277
2 Per l’aumento dei prezzi stabiliti nell’elenco delle specialità occorre l’autorizzazione dell’UFSP. L’autorizzazione è accordata solo se:
- a.
- il medicamento adempie ancora le condizioni di ammissione; e
- b.
- sono trascorsi almeno due anni dall’ammissione o dall’ultimo aumento di prezzo.278
2bis ...279
2ter ...280
3 ...281
4 ...282
273 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 2 ott. 2000 alla fine del presente testo.
274 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2835).
275 Introdotto dal n. I dell’O del 2 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2835).
276 Introdotto dal n. I dell’O del 2 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2835).
277 Introdotto dal n. I dell’O del 2 ott. 2000 (RU 2000 2835). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
278 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 623).
279 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Abrogato dal n. I dell’O del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
280 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2002 (RU 2002 2129). Abrogato dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1255). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
281 Abrogato dal n. I dell’O del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4245).
282Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3139). Abrogato dal n. I dell’O del 2 ott. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2835).