Ordinanza
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Art. 71f Assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie 314
Gli articoli 71a–71d non si applicano all’assunzione dei costi dei medicamenti impiegati per il trattamento ambulatoriale o ospedaliero di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie. 314 Introdotto dal n. III dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 fino al 31 dic. 2023 (RU 2022 467). |
