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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
del 27 giugno 1995 (Stato 1° settembre 2022) (Stato 1° settembre 2022)
Art. 76Dati concernenti le prestazioni fornite
Gli assicuratori possono trattare in comune i dati relativi al genere e all’entità delle prestazioni fornite dai diversi fornitori di prestazioni, come pure quelli relativi alle rimunerazioni fatturate per queste prestazioni, allo scopo esclusivo di:
a.
analizzare i costi e la loro evoluzione;
b.
controllare e garantire l’economicità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 56 della legge;