Ordinanza
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Art. 77 Convenzioni sulla qualità 323
1 Le associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori sono tenute ad adeguare le convenzioni sulla qualità agli obiettivi del Consiglio federale di cui all’articolo 58 LAMal e alle raccomandazioni della Commissione federale per la qualità di cui all’articolo 58c capoverso 1 lettere c ed h LAMal. 2 Sono tenute a pubblicare le convenzioni sulla qualità. 4 Sentita la competente commissione, il DFI stabilisce le misure di cui all’articolo 58 capoverso 3 della legge. 323 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152) |