1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per la qualità.
2 La Commissione è composta di 15 membri, di cui:
a.
quattro persone rappresentano i fornitori di prestazioni, una delle quali gli ospedali, una i medici e una gli infermieri;
b.
due persone rappresentano i Cantoni;
c.
due persone rappresentano gli assicuratori;
d.
due persone rappresentano gli assicurati e le organizzazioni di pazienti;
e.
cinque persone rappresentano il campo scientifico.
3 I membri della Commissione devono disporre di elevate competenze specialistiche nell’ambito della qualità della fornitura delle prestazioni, di ampie conoscenze nella gestione della qualità nonché di buone conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero.
4 Per esaminare temi che riguardano cerchie non rappresentate nella Commissione occorre fare appello a esperti.
5 La segreteria sottostà alla presidenza della Commissione dal punto di vista specialistico e all’UFSP da quello amministrativo.
6 La Commissione redige ogni anno un rapporto all’attenzione del Consiglio federale e lo pubblica in forma appropriata.
7 Pubblica i suoi regolamenti e rapporti come pure i documenti legati ai compiti che le sono stati attribuiti secondo l’articolo 58c LAMal.
324 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152)