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Art. 35 Infermità congenite 128
Il DFI provvede affinché i provvedimenti sanitari dispensati dall’assicurazione per l’invalidità in caso d’infermità congenite fino al raggiungimento del limite d’età legale siano presi a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le condizioni di cui agli articoli 32–34 e 43–52a della legge. 128 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). |