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Art. 50d Podologi 190
I podologi sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
190 Introdotto dal n. I dell’O del 26 mag. 2021 (RU 2021 323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021439). Vedi anche la disp. trans. del 23 giu. 2021 alla fine del testo. 191 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/ref. |