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Art. 71e Assunzione dei costi dei medicamenti per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 318
Gli articoli 71a–71d non si applicano all’assunzione dei costi dei:
318 Introdotto dal n. III dell’O del 12 mag. 2021 (RU 2021 274). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022, prorogato sino al 30 giu. 2024 (RU 2021 892; 2022 838n. IV). |
