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Art. 77a Commissione federale per la qualità 330
1 Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per la qualità. 2 La Commissione è composta di 15 membri, di cui:
3 I membri della Commissione devono disporre di elevate competenze specialistiche nell’ambito della qualità della fornitura delle prestazioni, di ampie conoscenze nella gestione della qualità nonché di buone conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero. 4 Per esaminare temi che riguardano cerchie non rappresentate nella Commissione occorre fare appello a esperti. 5 La segreteria sottostà alla presidenza della Commissione dal punto di vista specialistico e all’UFSP da quello amministrativo. 6 La Commissione redige ogni anno un rapporto all’attenzione del Consiglio federale e lo pubblica in forma appropriata. 7 Pubblica i suoi regolamenti e rapporti come pure i documenti legati ai compiti che le sono stati attribuiti secondo l’articolo 58c LAMal. 330 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152) |