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Art. 77b Dati dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori 331
1 I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono fornire i dati in maniera corretta, completa, tempestiva e a proprie spese. 2 Devono trasmettere i dati per via elettronica in forma criptata. 3 Se nell’adempimento dei compiti di cui sono stati incaricati secondo l’articolo 58c capoverso 1 lettere e ed f LAMal constatano lacune nella fornitura dei dati, i terzi assegnano al Cantone, al fornitore di prestazioni o all’assicuratore un termine supplementare per fornire dati corretti e completi e ne informano nel contempo la Commissione federale per la qualità. 331 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152) |