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Art. 77c Conservazione, cancellazione e distruzione dei dati 332
1 Alla conservazione, alla cancellazione e alla distruzione dei dati da parte di terzi di cui all’articolo 77b capoverso 3 si applica per analogia l’articolo 31a. 2 I terzi informano i fornitori di dati di cui all’articolo 77b capoverso 1 e la Commissione federale per la qualità sulla cancellazione e la distruzione dei dati. 332 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152) |