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Art. 77d Procedura di selezione in caso di delega di compiti con indennità 333
1 Se per la delega di un compito sono disponibili più persone o organizzazioni idonee esterne all’Amministrazione federale, la Commissione federale per la qualità svolge una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale. 2 La documentazione del bando contiene in particolare:
3 I compiti, per i quali è disponibile una sola persona o organizzazione idonea esterna all’Amministrazione federale, possono essere delegati senza bando. 333 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152) |